{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-182_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19096&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4f6eb3230fa23e94772cf7a8ae9ce47e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.182"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:16", "Checksum": "44acfc048fc75baa6b07c8cc8ce0b465", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.182\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 6 settembre 1995\nin materia di: IC/IFD 91__________92\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Con decisione del 14 novembre 1994, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, la tassazione IC__________IFD 1991/92, in cui commisurava il reddito imponibile in fr. 55'194.– in media annua per l'IC e in fr. 64'391.– per l'IFD e la sostanza imponibile in fr. 260'814.–.\nl contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 3 dicembre 1994, non motivato, nel quale si limitavano ad annunciare il prossimo invio della «relativa documentazione». Dopo ripetuti inviti, da parte dell'autorità di tassazione, a voler completare il gravame, in data 26 giugno 1995 i reclamanti si limitavano a inviare copia dell'elenco oneri relativo ad una procedura di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, avviata nei confronti del sig. __________.\nCiò nonostante l' Ufficio di tassazione ammetteva in parte il reclamo, tenendo conto di documenti prodotti dai reclamanti alla Camera di diritto tributario, in sede di ricorso contro la tassazione di un periodo precedente; venivano cioè ammessi in deduzione degli interessi passivi pagati alla __________ __________ __________ nel corso del 1991. Il reddito imponibile si riduceva pertanto a fr. 52'990.– per l'IC ed a fr. 62'187.– per l'IFD; la sostanza a fr. 224'356.–.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la mancata deduzione del debito ipotecario contratto con la __________ __________ e dei relativi interessi ipotecari e si dice in procinto di versare all'istituto di credito in questione l'importo richiestogli per la ricerca e la trasmissione degli estratti conto necessari; postula inoltre la riduzione della somma impostagli a titolo di credito e numerario, sostenendo di avere acquistato automobili.\nIn data 14 novembre 1995, il ricorrente ha inviato alla Camera gli estratti conto della __________ __________, relativi all'ipoteca, e due fatture che documentano l'acquisto di altrettante automobili.\n3. Secondo l'art. 184 cpv. 1 LT la Camera di diritto tributario non è vincolata alle proposte delle parti né alla tassazione impugnata.\nDottrina e giurisprudenza ammettono quindi, in ossequio alla massima dell'ufficialità, che in sede di ricorso possano essere sollevate questioni che in precedenza e, meglio in sede di reclamo, non erano state contestate (cfr. per tutte CCR n. 827 del 9 maggio 1955; CCR n. E 1005 del 12 aprile 1965, in Rep. 1965 p. 107; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 139) o che sono state decise conformemente alle indicazioni del contribuente (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 437).\nDella negligenza del contribuente si terrà tuttavia debito conto nella determinazione della tassa di giudizio e delle spese processuali, per il fatto che l'Autorità giudiziaria si vede investita di un ricorso che avrebbe potuto essere evitato (cfr. Rep. 1965 p. 107).\n3.1.\nSecondo l'art. 57 LT 1976, sono deducibili dalla sostanza, in particolare, i debiti commerciali comprovati e gli altri debiti comprovati verso persone od enti che per il corrispondente credito soggiacciono all'imposta oppure godono, se soggetti a sovranità fiscale svizzera a motivo di appartenenza personale, di esenzione fiscale.\n3.2.\nPer l'imposta cantonale dalla totalità dei proventi sono deducibili gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione (art. 31 cpv. 1 lett. a LT 1976). Non possono invece essere dedotte le spese d'acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali (art. 32 lett. d LT).\nLa normativa cantonale si ricollega sostanzialmente a quella dell'imposta federale diretta, che prevede, da un lato, la deduzione dal reddito lordo degli interessi su debiti nel periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. d DIFD), fatta eccezione, in modo particolare, delle spese per l'acquisto o il miglioramento di beni patrimoniali (art. 23 DIFD).\n"}