che, riferendosi l'art. 318 cpv. 1 delle disposizioni transitorie della nuova LT unicamente ai termini di prescrizione, la nuova competenza decisionale (dell'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda di revisione) è applicata a tutte le domande di revisione inoltrate a partire dal 1° gennaio 1995 indipendentemente dal fatto che la decisione alla quale la richiesta di revisione si riferisce sia o meno già cresciuta in giudicato in regime di vecchia LT (Allidi, op. cit., p. 470; inoltre Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile 1994, p. 67);