1 LT 1994 attribuisce la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda, mentre in precedenza tutte le decisioni di revisione competevano alla Divisione delle contribuzioni con possibilità di ricorso alla Camera di diritto tributario; - che la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT 1994); - che, riferendosi l'art. 318 cpv.