se la decisione cresce in giudicato entro il 31 dicembre 1994, è applicabile il termine di 5 anni, mentre negli altri casi è applicabile il più lungo termine di prescrizione di 10 anni previsto dall'art. 233 LT 1994 (Allidi, Le principali modifiche della nuova legge tributaria: procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in RDAT I-1995 p. 469); - che l'art. 234 cpv. 1 LT 1994 attribuisce la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda, mentre in precedenza tutte le decisioni di revisione competevano alla Divisione delle contribuzioni con possibilità di ricorso alla Camera di diritto tributario;