2 LT 1994); - che l'unica disposizione transitoria in materia di revisione prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato al momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT 1994); - che, di conseguenza, il momento della crescita in giudicato della decisione determina il termine di prescrizione applicabile: se la decisione cresce in giudicato entro il 31 dicembre 1994, è applicabile il termine di 5 anni, mentre negli altri casi è applicabile il più lungo termine di prescrizione di 10 anni previsto dall'art. 233 LT 1994 (Allidi, Le principali modifiche della nuova legge tributaria: