- che, con decisione del 4 agosto 1995, l' Ufficio di tassazione respingeva l'istanza, richiamandosi all'art. 196 cpv. 2 LT-1976, secondo cui la revisione è esclusa se il motivo di revisione avrebbe già potuto essere fatto valere nella procedura ordinaria qualora si avesse avuto la diligenza che si poteva ragionevolmente esigere; - che, con ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente la revisione della tassazione contestata, rilevando una svista manifesta nel fatto che l'autorità fiscale non si sia accorta che gli interessi ipotecari relativi ad un debito di fr. 4'200'000.- non potessero ammontare a soli fr.