È ben vero, come sostiene la ricorrente, che se tale importo fosse su un conto corrente produrrebbe interessi in misura tale da non giustificare il dispendio di lavoro e le spese amministrative; però, trattandosi di una somma che comunque non viene impiegata, nulla impedirebbe di investirla, per esempio, in titoli, o almeno di depositarla su un conto che produca un minimo di interessi. Non pare comunque che mantenere un simile importo in cassaforte sia l'impiego più conforme ai criteri di gestione normale di una società commerciale. 6. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 185 cpv.