la rinuncia ad ogni interesse, da parte sua, poteva spiegarsi solo con il fatto che il mutuatario fosse un azionista o una persona vicina (ASA 26 p. 89 ss.). Nel caso menzionato, il Tribunale federale ha persino riconosciuto che la società immobiliare in questione, iscrivendo nei suoi bilanci di diversi esercizi successivi tali mutui sotto la voce "cassa" anziché sotto la voce debitori, aveva commesso una sottrazione d'imposta, poiché aveva indotto in errore il fisco impedendogli di tassare come utili le liberalità fatte al debitore (ASA 26 cit. consid. 2).