{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-180_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19094&nX40_KEY=4711555&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "73319a0451596364b1e24b5353c72982"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.180"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.180"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.180"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:32:32", "Checksum": "5d92ca51d028a00d9ee62a15ec2a8163", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.180\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.2.\nPer poter parlare di una distribuzione anticipata di utili a favore dell'azionista o di una persona vicina, occorre dunque, in primo luogo, che vi sia un mutuo od un altro contratto analogo, e, in secondo luogo, che la controprestazione dell'azionista o della persona vicina sia manifestamente sproporzionata alla prestazione della società nei confronti di questi. Evidentemente, non basta che dal bilancio della società risultino delle disponibilità di rilievo sotto il conto \"cassa\", per concludere che il corrispondente importo sia stato concesso in prestito all'azionista o a una persona vicina. Il Tribunale federale ammette sì che non è indispensabile una prova diretta del fatto che una società anonima abbia messo a disposizione di azionisti o persone vicine degli importi figuranti a bilancio sotto la denominazione \"cassa\", ma richiede nondimeno che vi siano degli indizi in tal senso. L'Alta Corte ha così ammesso l'esistenza di un mutuo in un caso in cui dal bilancio di una società immobiliare, con un capitale azionario di fr. 50'000.-, risultavano al conto \"cassa\" importi di rilievo che non fruttavano alcun interesse; tuttavia, sebbene tali somme non producessero alcun reddito, la società aveva pagato interessi ipotecari, nel corso di quegli stessi esercizi. Tale circostanza è stata riconosciuta \"insolita\" dal Tribunale federale, tanto più che la società immobiliare in questione aveva persino aumentato il debito ipotecario e conseguentemente l'onere di interessi passivi a suo carico negli stessi anni in cui avrebbe tenuto a disposizione importi sempre crescenti sotto la denominazione \"cassa\". Secondo i giudici federali, l'ammontare degli oneri ipotecari poteva spiegarsi solo con il fatto che la società avesse prestato le sue disponibilità a terzi; la rinuncia ad ogni interesse, da parte sua, poteva spiegarsi solo con il fatto che il mutuatario fosse un azionista o una persona vicina (ASA 26 p. 89 ss.). Nel caso menzionato, il Tribunale federale ha persino riconosciuto che la società immobiliare in questione, iscrivendo nei suoi bilanci di diversi esercizi successivi tali mutui sotto la voce \"cassa\" anziché sotto la voce debitori, aveva commesso una sottrazione d'imposta, poiché aveva indotto in errore il fisco impedendogli di tassare come utili le liberalità fatte al debitore (ASA 26 cit. consid. 2).\n5.3.\nCi si chiede pertanto se, nel caso in esame, vi siano indizi sufficienti a giustificare la conclusione dell'UTPG, secondo cui la disponibilità di fr. 49'004.- sotto la denominazione \"cassa\" celerebbe un mutuo all'azionista o ad una persona ad esso vicina.\nCerto, la società ricorrente non è incorsa nella grossolana contraddizione della società immobiliare di cui ha dovuto occuparsi il Tribunale federale nella decisione citata. La ricorrente, al contrario, non risulta che abbia alcuna attività e pertanto alcuna spesa. Non solo: anche il bilancio precedente (al 30 giugno 1992) presenta una situazione identica, con fr. 49'004.- in cassa e senza conto economico. Il successivo bilancio al 20 giugno 1994 riporta ancora valori identici.\nTuttavia, proprio il fatto che la __________ __________ non svolga alcuna attività da diversi anni fa apparire indubbiamente \"insolita\" la scelta di conservare una disponibilità di ben fr. 49'004.-. È ben vero, come sostiene la ricorrente, che se tale importo fosse su un conto corrente produrrebbe interessi in misura tale da non giustificare il dispendio di lavoro e le spese amministrative; però, trattandosi di una somma che comunque non viene impiegata, nulla impedirebbe di investirla, per esempio, in titoli, o almeno di depositarla su un conto che produca un minimo di interessi. Non pare comunque che mantenere un simile importo in cassaforte sia l'impiego più conforme ai criteri di gestione normale di una società commerciale.\n6. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 100.-\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-\nper un totale di fr. 150.-\nsono a carico della ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}