{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-180_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19094&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "73319a0451596364b1e24b5353c72982"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.180"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.180"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.180"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:19:44", "Checksum": "ad0c886bb6a207f5bfc9b5b34859fb38", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.180\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 4 settembre 1995\nin materia di: IC 93\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. In data 3 ottobre 1994, la __________ __________, una società con sede a __________ __________, il cui scopo è la consulenza, la formazione, l'organizzazione, la promozione, la costituzione e la partecipazione a società e succursali all'estero come pure la realizzazione di operazioni commerciali e finanziarie ecc., inoltrava la dichiarazione fiscale ai fini della tassazione IC 1993, nella quale esponeva unicamente un capitale di fr. 50'000.- e nessun utile.\nNotificandogli la tassazione IC 1993, con decisione del 20 ottobre 1994, l' Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) imponeva un utile di fr. 2'600.-, cui corrispondeva un'imposta di fr. 130.-. La motivazione della decisione spiegava trattarsi degli interessi sulle disponibilità di cassa.\n2. La contribuente interponeva reclamo, adducendo che un capitale di fr. 50'000.- su un conto corrente frutta interessi annui pari a fr. 125.-, da cui deve ancora essere dedotta l'imposta preventiva; per questo motivo, la società aveva preferito conservare tale importo in cassaforte. L'UTPG respingeva il gravame con decisione dell'11 agosto 1995, nella quale ribadiva che \"la disponibilità di cassa a favore di persone vicine alla società è parificata economicamente e fiscalmente ad un mutuo concesso dalla SA ad azionisti o a persone vicine\".\n3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ ripropone le argomentazioni già contenute nel reclamo all'UTPG, sottolineando l'inutile dispendio di lavoro che comporterebbe il deposito del capitale su di un conto corrente bancario.\n4. Entrano in linea di conto per il calcolo del reddito netto imponibile delle società anonime tutti i prelevamenti fatti prima del saldo del conto perdite e profitti, che non servono a sopperire alle spese generali consentite dall'uso commerciale, come per esempio le spese d'acquisto e di miglioramento dei beni, i versamenti al capitale sociale, le elargizioni a terzi (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b DIFD).\nL'art. 66 cpv. 2 lett. b LT, di tenore sostanzialmente analogo al corrispondente articolo del DIFD, menziona tra l'altro, a titolo esemplificativo, le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento dei beni patrimoniali, le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.\n4.1.\nLa dottrina ha così riassunto la nozione di distribuzione dissimulata di utili che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn, Steuerrecht, 7. ediz., Berna 1993, p. 369):\n- una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;\n- il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;\n- il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.\n4.2.\nIn caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; ASA 32, p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).\n4.3.\nSono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45, p. 595; CDT n. 141-143 del 28 luglio 1993 in re R. SA).\n5. Nel caso in esame, come visto, l'autorità fiscale ha ravvisato una distribuzione dissimulata di utili nella mera circostanza che dal bilancio dell'esercizio 1992/93 della società ricorrente risulta una disponibilità di cassa di fr. 49'004.-. Secondo l'UTPG, essa sarebbe parificata economicamente ad un mutuo concesso dalla SA ad azionisti o a persone vicine.\n5.1.\nSecondo la giurisprudenza, vi è effettivamente una distribuzione dissimulata di utili (precisamente, una distribuzione anticipata di utile, per il fatto che gli utili attribuiti all'azionista non sono ancora entrati a far parte del patrimonio netto della società), quando la società rinuncia totalmente o in parte ad un adeguato interesse sul prestito da essa concesso all'azionista (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 287 ss.; Probst, Commentaire impôt fédéral direct - Personnes morales, Ginevra 1995, p. 158 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. II, Basilea 1992, p. 219 ss. e giurisprudenza citata). Si giustifica, allora, di aggiungere all'utile della società le prestazioni che vengono a mancarle a causa degli interessi insufficienti.\n"}