{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-179_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19093&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09b8b1a771b691e58478fd262c2f7905"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:15", "Checksum": "f230b45193892e12f79ae4e3b1bb9501", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.179\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 28 agosto 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________ __________, domiciliato a __________, è economista. Nel periodo di computo 1991/92 ha svolto diverse attività di consulenza, su mandato del Dipartimento delle opere sociali (studio sulle nuove forme familiari in Ticino, studio sul rapporto medico-paziente) e del Comune di __________, per il quale ha svolto pure la funzione di animatore del Centro giovanile.\nNella dichiarazione fiscale 1993/94 esponeva pertanto redditi per complessivi fr. 47'345.-, comprensivi anche di alcune indennità dell'assicurazione disoccupazione; chiedeva peraltro la deduzione di complessivi fr. 21'167.- a titolo di spese per il conseguimento del reddito, spiegando che i mandati conferitigli lo avevano obbligato a sostenere spese elevate per telefono, trasferte in automobile, affitto di un locale eccetera.\nNotificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 13 marzo 1995, l' Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito del lavoro del contribuente in fr. 40'000.- in media annua, da cui deduceva quindi fr. 4'000.- a titolo di deduzione da attività dipendente nonché fr. 2'400.- per spese di doppia economia domestica.\n2. Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo all'autorità fiscale, sottolineando che la sua posizione professionale era più vicina a quella di un lavoratore indipendente che non a quella di un dipendente, in considerazione delle rilevanti spese necessarie al conseguimento del reddito; chiedeva pertanto la deduzione di tutte le spese sostenute.\nL' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 14 agosto 1995 ribadendo i limiti cui sottostà la deduzione delle spese professionali per i lavoratori dipendenti e facendo notare al reclamante come questi avesse già beneficiato della soluzione a lui più favorevole.\n3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ postula nuovamente la deduzione delle spese di trasporto, avendo egli dovuto recarsi giornalmente, per sei mesi, da __________ a __________, e, per un anno da __________ a __________; la spesa complessiva ammonta a fr. 12'000.-, cui devono ancora aggiungersi 1'550.-- franchi di spese per computer e cancelleria.\nAll'udienza del 16 novembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della Camera di diritto tributario, di stabilire il reddito imponibile netto annuo in fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.– per l'IFD.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 agosto 1995 è riformata nel senso che il reddito imponibile è ridotto a fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.– per l'IFD.\n2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}