4. All'udienza dell'8 maggio 1996, considerata la particolarità del caso, segnatamente la prevedibile durata dell'attività professionale del contribuente e la difficoltà di compensare la diminuzione di reddito con futuri aumenti, le parti hanno convenuto, su proposta del Presidente della Camera, di allestire una tassazione intermedia con effetto dal 1° aprile 1993. Gli atti vengono rinviati all' Ufficio di tassazione perché proceda, di concerto con il contribuente, a stabilire il reddito imponibile tenendo conto di una base temporale di calcolo sufficientemente ampia e rappresentativa. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1.