Il contribuente impugnava la decisione in questione con reclamo del 3 maggio 1995, precisando di non avere subito un mero calo delle entrate a causa della disoccupazione, ma di avere mutato professione, essendo passato dalle mansioni di responsabile del CIT a quelle di docente nelle scuole cantonali. L' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 luglio 1995, osservando che il presupposto della tassazione intermedia non era stato adempiuto, avendo il contribuente mantenuto la posizione di dipendente ed esercitando un'attività fondata sulle conoscenze di base e sull'esperienza di cui già si avvaleva in precedenza. 3.