L’aliquota applicabile ai soggetti di imposta di cui alle lett. a) e b) dell'art. 233 LT è, in linea di principio, progressiva e tiene conto sia della capacità contributiva conformemente al principio dell'aliquota globale, vale a dire dell'aliquota corrispondente all'intero reddito (reddito unico o doppio) sia della situazione familiare del contribuente (stato civile, numero dei figli), come emerge dalle apposite tabelle per le aliquote allestite dall’Autorità fiscale, che tengono conto delle aliquote applicabile ai contribuenti assoggettati in via ordinaria.