§ Di conseguenza, la decisione su ricorso del 23 giugno 1995 è riformata nel senso che per la particella n. __________ l’imponibile ammonta a fr. 74’455.- e per la particella n. __________ l’imponibile risulta invece di fr. 44’353.-. §§ Gli atti vengono pertanto retrocessi all'autorità di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi. 2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: