Per la particella n. __________ l’imponibile risulta invece di fr. 44’353.-, come indicato in via subordinata nelle osservazioni dell’11 settembre 1995 della Divisione delle contribuzioni; per la particella n. __________ l’imponibile risulta di fr. 74’455.-. 6. Il ricorso è dunque parzialmente accolto. Di conseguenza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali, e non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione su ricorso del 23 giugno 1995 è riformata nel senso che per la particella n. __________ l’imponibile ammonta a fr.