1 LIMVI dispone che per fondi diversi venduti per un prezzo globale, il valore dell’alienazione è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli fondi. Vista loro ubicazione e considerato in particolar modo come l’INSAI abbia pure acquistato da terzi la particella n. __________, che si frapponeva tra le particella n. __________ e __________, sembra equo attribuire a entrambe le particelle vendute per un prezzo globale lo stesso valore commerciale al metro quadrato. Per il che si ottiene per la particella n. __________ un valore della contrattazione di fr. 508’898.- [(fr. 1’435’000.-- : mq 626) x mq 222] e per la particella n. __________ un valore di fr. 926’102.- [(fr.