sulle due nuove particelle ricavate al momento del frazionamento. Non è quindi questione né di un acquisto da uno stesso proprietario di più fondi per un prezzo globale, né dell’acquisto di fondi diversi da proprietari diversi con prezzi diversi (cfr. sub 1.2). La particella n. __________ è stata acquistata in blocco dalla __________ attraverso l'apporto da parte di __________ __________ per un valore di fr. 2’850’000.-. Il criterio di ripartizione del valore più corretto pare essere quello della superficie. Il prezzo del precedente acquisto della particella n. __________ va quindi stabilito, come proposto dalla ricorrente, ma in virtù di un diverso ragionamento, in fr. 987’478.- [(fr.