5.2. Non sembra però, da quanto risulta dall’incarto, che l’apporto di detti fondi abbia mai fatto oggetto di tassazione. Vero è che un apporto al valore d’acquisto non può comportare per definizione alcun maggior valore imponibile. L’accertamento del valore della contrattazione è nondimeno indispensabile, anche se il trasferimento di proprietà va esente da imposta per carenza d’imponibile, poiché serve a determinare il valore del precedente acquisto in caso di nuovo trasferimento, come d’altronde si è verificato nel presente caso.