1 LIMVI, in particolare la lett. b, procedimento penale). 4.5. Va infine ricordato che, secondo l'art. 11 cpv. 1 LIMVI, nel caso di alienazione di fondi ceduti per un valore globale e acquistati in epoche diverse, il valore dell'alienazione è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli fondi. È applicabile in tal caso per ogni singolo valore l'aliquota d'imposta prevista per l'imponibile complessivo. La stessa norma è di converso applicabile, secondo l'art. 11 cpv. 2 LIMVI, quando viene alienato, separatamente, un fondo acquistato assieme ad altri per un valore globale.