4.4. Non va altresì perso di vista che per valore del precedente acquisto (art. 5 cpv. 1 lett. b LIMVI) si deve intendere, come emerge chiaramente dall’art. 2 cpv. 1 lett. b LIMVI, il valore determinato nella precedente, vale a dire il valore accertato dall'autorità di tassazione (Ufficio dei registri) o dell'autorità di ricorso (Dipartimento delle finanze - Divisione delle contribuzioni, risp. Camera di diritto tributario) con decisione cresciuta in giudicato. Dal valore così determinato ci si può dipartire solo se è dato un motivo di revisione a favore o a sfavore che consenta di togliere la forza di cosa giudicata alla decisione (art. 22 cpv. 1 LIMVI, in particolare la lett.