4.3. Va inoltre rilevato che l'IMVI colpisce, senza riguardo alla capacità contributiva dell'alienante, non soltanto ogni atto d'alienazione formale (compravendite; art. 2 cpv. 1 LIMVI), ma anche ogni atto d’alienazione sostanziale o, meglio, economica, tra cui per es. l’alienazione di azioni o quote sociali di società immobiliari (art. 2 cpv. 2 lett. a LIMVI) e gli apporti a una società (art. 2 cpv. 2 lett. b LIMVI) e, più in generale, qualsiasi negozio giuridico i cui effetti, riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamente a quelli di un’alienazione (art. 2 cpv. 2 lett. f LIMVI).