Dal valore della contrattazione di fr. 1’435’000.-- veniva sottratto il valore del precedente acquisto, fissato complessivamente in fr. 1’203’169.-. Essendosi trattato in entrambi i casi, secondo la Divisione delle contribuzioni, di fondi acquistati per un prezzo globale, essa ha proceduto a ventilare il prezzo d’acquisto globale in base al valore di stima delle particelle al momento dell’acquisto, conformemente alla giurisprudenza di cui in CDT n. __________ del 4 dicembre 1992 in re L. 3. Con il presente, tempestivo ricorso la __________, assistita dall’avv. __________, contesta unicamente la tassazione relativa all’alienazione delle particelle n. __________ e n. __________.