2.3. La Divisione delle contribuzioni, con un’unica decisione del 23 giugno 1995, accoglieva parzialmente i ricorsi, determinando il valore d’acquisto dei fondi in maniera diversa dall’UR: - l’alienazione della particella n. __________ veniva nuovamente dichiarata non imponibile; il valore d’acquisto dell’immobile veniva elevato a complessivi fr. 2’060’586.--, che, aumentati del 5% di legge, superavano ancor più largamente il valore della contrattazione di fr. 2’000’000.--; - l’imponibile derivante dall’alienazione delle particelle n. __________ e __________, per contro, veniva ridotto da fr. 602’367.-- a fr. 171’673.--. Dal valore della contrattazione di fr.