{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-176_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19090&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f3fc2f377766f87dd1c44ae1bd2316cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.176"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:19:43", "Checksum": "9db554a56f9b79409007b77d6d75ebbd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.176\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.3.\nLa questione non è indifferente, come invece potrebbe apparire, per diversi motivi. Certo, il valore della contrattazione, dal momento che l’apporto è avvenuto al valore d’acquisto, coincide con il (precedente) valore d’acquisto. Nondimeno, la tassazione serve, da un lato, a accertare il dies a quo per stabilire la durata del possesso; dall’altro, a accertare che l’oggetto acquistato dalla __________, a dipendenza delle diverse operazioni di raggruppamento e frazionamento effettuate da __________ __________, non risultano essere i diversi fondi separati da lui acquistati, bensì, nel caso della particelle originarie n. __________, n. __________ e n. __________, la nuova particella n. __________ di mq 1166.\n5.4. Imposizione alienazione particelle __________ e __________\nLa __________, quindi, oltre ad aver acquistato le particelle n. __________ e n. __________ che hanno mantenuto l’identità che avevano quando le aveva acquistate __________ __________, ha acquistato anche la particella n. __________, che aveva invece acquisito una nuova identità e una nuova dimensione.\na) Valore del precedente acquisto part. __________\nIl problema è quindi semplicemente quello di ripartire il valore della particella n. __________ al momento dell’apporto (fr. 2’850’000.-) sulle due nuove particelle ricavate al momento del frazionamento. Non è quindi questione né di un acquisto da uno stesso proprietario di più fondi per un prezzo globale, né dell’acquisto di fondi diversi da proprietari diversi con prezzi diversi (cfr. sub 1.2). La particella n. __________ è stata acquistata in blocco dalla __________ attraverso l'apporto da parte di __________ __________ per un valore di fr. 2’850’000.-.\nIl criterio di ripartizione del valore più corretto pare essere quello della superficie. Il prezzo del precedente acquisto della particella n. __________ va quindi stabilito, come proposto dalla ricorrente, ma in virtù di un diverso ragionamento, in fr. 987’478.- [(fr. 2’850’000 ./. mq 1166) x mq 404].\nb) Valore del precedente acquisto part. __________\nNon è difficile, a questo punto, calcolare il valore del precedente acquisto della part. 2937: basta ripartire il valore dell'apporto in proporzione alla superficie dei due fondi apportati ad un prezzo globale. Il valore del precedente acquisto ammonta cioè a fr. 413'755.-- [(fr. 2'695'000 : mq 1446) x mq 222)]. Si tenga presente che la superficie di mq 222 non è quella del fondo al momento dell'apporto, bensì quella della part. n. __________ in seguito alla rettifica del confine del 18 gennaio 1994 (v. supra, cons. 1.1.); è tuttavia a tale stato del fondo che ci si deve riferire, se si vuole disporre di un valore congruente.\nc) Valore di alienazione part. __________ e __________\nL'art. 11 cpv. 1 LIMVI dispone che per fondi diversi venduti per un prezzo globale, il valore dell’alienazione è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli fondi. Vista loro ubicazione e considerato in particolar modo come l’INSAI abbia pure acquistato da terzi la particella n. __________, che si frapponeva tra le particella n. __________ e __________, sembra equo attribuire a entrambe le particelle vendute per un prezzo globale lo stesso valore commerciale al metro quadrato. Per il che si ottiene per la particella n. __________ un valore della contrattazione di fr. 508’898.- [(fr. 1’435’000.-- : mq 626) x mq 222] e per la particella n. __________ un valore di fr. 926’102.- [(fr. 1’435’000.-- : mq 626) x mq 404]\n5.5. Imposizione alienazione part. n. __________\nQuale conseguenza della correzione del valore del precedente acquisto della della particella n. __________ in fr. 987’478.- va riveduta, per evidenti ragioni di buona fede,vista la stretta connessione delle due tassazioni, anche la tassazione non contestata con il presente ricorso, ma oggetto di un’unica decisione da parte della Divisione delle Contribuzioni. Alla particella n. __________ va attribuito infatti un valore del precedente acquisto di fr. 1’862’521.- [(fr. 2’850’000 ./. mq 1166) x mq 762].\n5.6.\nRiassumendo si hanno quindi i seguenti valori di acquisto e della contrattazione:\n|\nParticella |\nValore acquisto |\nValore contrattazione |\nImponibile |\n|\nN. 3112 5% |\nfr. 987’478.- fr. 44'373.- |\nfr. 926’102.- |\n|\n|\nN. 1053 5% |\nfr. 1’862’522.- fr. 98'126.- |\nfr. 2’000’000.- |\nfr. 44'353.- |\n|\nN. 2937 5% |\nfr. 413’755 fr. 20’688.- |\nfr. 508’898.- |\nfr. 74’455.- |\nAi valori d’acquisto va aggiunto, evidentemente, il 5% di legge.\nL’alienazione della particella n. __________ non dà dunque luogo a imponibile. Per la particella n. __________ l’imponibile risulta invece di fr. 44’353.-, come indicato in via subordinata nelle osservazioni dell’11 settembre 1995 della Divisione delle contribuzioni; per la particella n. __________ l’imponibile risulta di fr. 74’455.-.\n6. Il ricorso è dunque parzialmente accolto. Di conseguenza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali, e non si assegnano ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su ricorso del 23 giugno 1995 è riformata nel senso che per la particella n. __________ l’imponibile ammonta a fr. 74’455.- e per la particella n. __________ l’imponibile risulta invece di fr. 44’353.-.\n§§ Gli atti vengono pertanto retrocessi all'autorità di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.\nNon si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}