{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-176_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19090&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f3fc2f377766f87dd1c44ae1bd2316cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.176"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:19:43", "Checksum": "9db554a56f9b79409007b77d6d75ebbd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.176\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.3.\nVa inoltre rilevato che l'IMVI colpisce, senza riguardo alla capacità contributiva dell'alienante, non soltanto ogni atto d'alienazione formale (compravendite; art. 2 cpv. 1 LIMVI), ma anche ogni atto d’alienazione sostanziale o, meglio, economica, tra cui per es. l’alienazione di azioni o quote sociali di società immobiliari (art. 2 cpv. 2 lett. a LIMVI) e gli apporti a una società (art. 2 cpv. 2 lett. b LIMVI) e, più in generale, qualsiasi negozio giuridico i cui effetti, riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamente a quelli di un’alienazione (art. 2 cpv. 2 lett. f LIMVI).\n4.4.\nNon va altresì perso di vista che per valore del precedente acquisto (art. 5 cpv. 1 lett. b LIMVI) si deve intendere, come emerge chiaramente dall’art. 2 cpv. 1 lett. b LIMVI, il valore determinato nella precedente, vale a dire il valore accertato dall'autorità di tassazione (Ufficio dei registri) o dell'autorità di ricorso (Dipartimento delle finanze - Divisione delle contribuzioni, risp. Camera di diritto tributario) con decisione cresciuta in giudicato. Dal valore così determinato ci si può dipartire solo se è dato un motivo di revisione a favore o a sfavore che consenta di togliere la forza di cosa giudicata alla decisione (art. 22 cpv. 1 LIMVI, in particolare la lett. b, procedimento penale).\n4.5.\nVa infine ricordato che, secondo l'art. 11 cpv. 1 LIMVI, nel caso di alienazione di fondi ceduti per un valore globale e acquistati in epoche diverse, il valore dell'alienazione è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli fondi. È applicabile in tal caso per ogni singolo valore l'aliquota d'imposta prevista per l'imponibile complessivo.\nLa stessa norma è di converso applicabile, secondo l'art. 11 cpv. 2 LIMVI, quando viene alienato, separatamente, un fondo acquistato assieme ad altri per un valore globale.\n5. 5.1.\nDa quanto precede emerge, di primo acchito, che è sbagliato considerare quale valore del precedente acquisto il valore d’acquisto dei fondi da parte di __________ __________. Dal momento che tutti i fondi da lui acquistati hanno formato oggetto di apporto da parte di __________ alla __________, il valore del precedente acquisto, cui occorre fare riferimento, è quello che scaturisce dalla tassazione dell’apporto dei fondi alla __________.\n5.2.\nNon sembra però, da quanto risulta dall’incarto, che l’apporto di detti fondi abbia mai fatto oggetto di tassazione. Vero è che un apporto al valore d’acquisto non può comportare per definizione alcun maggior valore imponibile. L’accertamento del valore della contrattazione è nondimeno indispensabile, anche se il trasferimento di proprietà va esente da imposta per carenza d’imponibile, poiché serve a determinare il valore del precedente acquisto in caso di nuovo trasferimento, come d’altronde si è verificato nel presente caso.\n"}