{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-176_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19090&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f3fc2f377766f87dd1c44ae1bd2316cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.176"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:19:43", "Checksum": "9db554a56f9b79409007b77d6d75ebbd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.176\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.3.\nLa Divisione delle contribuzioni, con un’unica decisione del 23 giugno 1995, accoglieva parzialmente i ricorsi, determinando il valore d’acquisto dei fondi in maniera diversa dall’UR:\n- l’alienazione della particella n. __________ veniva nuovamente dichiarata non imponibile; il valore d’acquisto dell’immobile veniva elevato a complessivi fr. 2’060’586.--, che, aumentati del 5% di legge, superavano ancor più largamente il valore della contrattazione di fr. 2’000’000.--;\n- l’imponibile derivante dall’alienazione delle particelle n. __________ e __________, per contro, veniva ridotto da fr. 602’367.-- a fr. 171’673.--. Dal valore della contrattazione di fr. 1’435’000.-- veniva sottratto il valore del precedente acquisto, fissato complessivamente in fr. 1’203’169.-.\nEssendosi trattato in entrambi i casi, secondo la Divisione delle contribuzioni, di fondi acquistati per un prezzo globale, essa ha proceduto a ventilare il prezzo d’acquisto globale in base al valore di stima delle particelle al momento dell’acquisto, conformemente alla giurisprudenza di cui in CDT n. __________ del 4 dicembre 1992 in re L.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso la __________, assistita dall’avv. __________, contesta unicamente la tassazione relativa all’alienazione delle particelle n. __________ e n. __________. Incontestata, e quindi non oggetto del presente litigio, è la tassazione dell’alienazione della particella n. __________, esente per carenza d’imponibile.\nSecondo la ricorrente è fondamentale distinguere l’acquisto della particella n. __________, comperata assieme alla particella n. __________ al prezzo di fr. 2’695’000.--, dall’acquisto della particella n. __________, che, invece, proviene dal frazionamento delle particelle n. __________, __________ e __________, precedentemente raggruppate ma originariamente acquistate da proprietari diversi, per cui, in questo caso, non è improprio parlare di un precedente acquisto di più fondi per un prezzo globale. Alla particella n. __________ va attribuito, sempre secondo la ricorrente, un valore di fr. 987’477.-, che, aggiunti a quello (incontestato) della particella n. 2937 di fr. 413’755.-, supera, se aumentato del 5% di legge, il valore della contrattazione. Come già spiegato dalla ricorrente nel ricorso alla Divisione delle contribuzioni, il valore della particella n. __________ di complessivi mq 1166 altro non è che la somma del valore d’acquisto dei tre mappali originari, vale a dire fr. 2’850’000.-. Il prezzo del precedente acquisto della particella n. __________ va quindi determinati in fr. 987’477.- (fr. 2’444,35 per metro quadrato moltiplicato per la superficie: mq 404).\nLa Divisione delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso.\n4. Questa Camera, per i motivi che seguono, non può condividere il calcolo effettuato dalla Divisione delle contribuzioni nella decisione su ricorso impugnata in questa sede.\n4.1.\nLo Stato preleva un'imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI) che colpisce l'incremento di valore o il guadagno realizzato nelle alienazioni di fondi (art. 1 LIMVI).\nSoggiacciono tra l'altro all'imposizione le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da oltre cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore ufficiale di stima aumentato del 5 % (art. 2 cpv. 1 lett. a LIMVI) e le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da non più di cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore determinato nella precedente contrattazione aumentato del 5 % (art. 2 cpv 1 lett. a LIMVI).\nOggetto dell'IMVI è pertanto la differenza di valore determinata conformemente ai suddetti disposti (art. 5 cpv. 1 lett. a, b LIMVI), ritenuto che anche l'alienante proprietario del fondo da oltre cinque anni può scegliere di essere imposto, in applicazione dell'art. 5 cpv. 1 lett. b LIMVI, sulla differenza tra il valore della precedente contrattazione e il valore d'acquisto (art. 5 cpv. 2 LIMVI).\n4.2.\nDa quanto precede risulta dunque che il contributo sul maggior valore immobiliare è una c.d. imposta reale, il cui oggetto è costituito dal profitto obiettivo conseguito con l'alienazione, senza riguardo alla capacità contributiva dell'alienante: ai fini dell'imposizione, la persona del beneficiario o i motivi che hanno portato all'operazione sono per principio irrilevanti (DTF 99 Ia 709 consid. 3b; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 130; Locher, Das Objekt des bernischen Grundstückgewinnsteuer, Berna, 1976, p. 47; Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo, 1953, p. 68 e 270/71).\nNe consegue che l'autorità di tassazione, di regola, non deve tener conto delle circostanze particolari del singolo caso se le premesse legali per l'imposizione sono adempiute (Rep. 1985 p. 269 ss.). Da tali presupposti discende il principio della c.d. gesonderte Gewinnermittlung, per il quale cioè la base per l'accertamento dell'utile è rappresentata dal solo immobile alienato (Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. IV, p. 205; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 699 e 736; CDT n. 247 del 27 ottobre 1993 in re F.A.; inoltre CDT n. 300 del 30 dicembre 1994 in re B. F. e CDT n. 299 del 30 dicembre 1994 in re B. W.).\n"}