{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-174_1996-05-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19088&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c2dd245bd8d1fe40ca30a5fa7d450256"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.174"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.174"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:16:20", "Checksum": "6dab3c43b4d48a83d54155396477483e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.174\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.3\nPer ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1995-96 per la compilazione della dichiarazione d'imposta). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 80.95.00279 del 13 febbraio 1996 in re R. e M. Ce., CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.).\n5. Il perito, nel suo rapporto del 21 marzo 1996, dopo aver descritto la zona in cui è ubicata la casa di vacanza dei ricorrente e averne illustrato le possibilità di accesso, ha provveduto a raccogliere dati sugli affitti richiesti nella zona per abitazioni monofamiliari provviste di riscaldamento e abitate tutto l'anno. Il canone di locazione mensile per una casa ritenuta similare ammonta a fr. 1'500.--, per una casa di soli tre locali più servizi, quindi di dimensioni inferiori a quella dei ricorrenti, a fr. 1'100.--. Il che significa un canone di locazione annuo di fr. 18'000.-- per la prima, rispettivamente di fr. 13'200.-- per la seconda.\nLa casa dei ricorrenti è priva di riscaldamento. La realizzazione di uno nuovo centralizzato costituirebbe un intervento di un certo peso finanziario e nemmeno entra in considerazione la realizzazione di un riscaldamento elettrico di tutta la casa a causa delle insufficienze della linea di corrente che collega la zona.\nIl perito ha quindi proposto di considerare quale reddito locativo il canone di locazione ottenibile affittando l'abitazione durante tre mesi e mezzo all'anno (ossia nel periodo estivo), pari a fr. 5'250.-- quando i ricorrenti medesimi nel loro ricorso ammettono un'abitabilità per sei mesi all'anno - e di tener equamente conto delle possibilità d'uso proprio su tutto l'arco dell'anno, in particolare durante i fine settimana in primavera e in autunno quando il clima è mite.\nIl valore complessivo così ottenuto non si discosta sostanzialmente da quello calcolato in base ai parametri in uso, per cui non vi sono ragioni di non confermare la valutazione dell' Ufficio di tassazione.\nCerto, i ricorrenti criticano il termine di paragone scelto, asserendo che si tratterebbe di un'abitazione di maggior pregio e che inoltre il canone di locazione sarebbe comprensivo del riscaldamento. Essi sembrano però del tutto dimenticare che la valutazione del perito appare, per quanto si dirà, tutt'altro che ingenerosa. È in effetti cosa nota che un conto è il canone di locazione che può essere conseguito locando l'immobile per tutto l'anno, ossia in caso di contratto di durata indeterminata, un altro sono i canoni di locazione, decisamente molto più favorevoli, che possono essere spuntati mensilmente affittando l'abitazione unicamente durante i periodi pregiati dell'anno. Sicché partire, come ha fatto il perito, da un canone mensile di fr. 1'500.--, cioè da un canone mensile medio e non da quanto conseguibile sul mercato locando a terzi l'abitazione durante il periodo estivo, produce un risultato tutt'altro che sfavorevole. Di nessun rilevo sono quindi, per quanto precede, le critiche svolte dai ricorrenti nelle loro osservazioni del 9 aprile 1996 circa la congruenza del termine di paragone e il fatto che il canone di locazione di fr. 1'500.-- sia comprensivo del riscaldamento. La richiesta poi di ridurre il valore locativo a soli fr. 1'900.-- di media annua appare ampiamente temeraria.\nLa valutazione appare, tutto ben considerato, prudenziale e senz'altro compatibile, anche sotto il profilo della parità di trattamento, con la prassi seguita dall'autorità fiscale in casi simili.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 200.--\nb. nelle spese di perizia e cancelleria fr. 180.–\nper un totale di fr. 380.–\nsono a carico dei ricorrenti.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}