{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-174_1996-05-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19088&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c2dd245bd8d1fe40ca30a5fa7d450256"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.174"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.174"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:16:20", "Checksum": "6dab3c43b4d48a83d54155396477483e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.174\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 22 agosto 1995\nin materia di: IC/IFD 95/96\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Nella tassazione IC/IFD 1995-96 l’UT ha esposto a __________ e __________ __________ un valore locativo di fr. 6’500.-- di media annua quale valore locativo dell’abitazione secondaria che possiedono a __________ __________./ __________ e che ha un valore di stima risalente al 1° gennaio 1985 di fr. 100’000.-- (cfr. decisione su reclamo del 24 luglio 1995).\n2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano il valore locativo esposto loro dall’UT, argomentando che la loro casa di vacanza è abitabile solo per sei mesi all’anno, a causa dell’assenza di riscaldamento, essendo stati costretti a eliminare l’impianto perché non più conforme alle prescrizioni e troppo oneroso da adeguare.\nLa casa, composta di un soggiorno e una cucina a pianterreno e di tre camere al piano superiore, è quindi abitabile soltanto per metà dell'anno.\nPendente causa è stato conferito al perito il mandato di esprimersi sul valore locativo dell'immobile dei ricorrenti. Il relativo rapporto è stato intimato alle parti, alle quali è stata data facoltà di esprimersi.\nCon memoria del 9 aprile 1996 i ricorrenti hanno chiesto l'ulteriore riduzione del valore locativo a fr. 1'900.-- di media annua.\n3. 3.1\nGiusta l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso da parte del proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Anche l'uso di quote di comproprietà, erette in PPP (art. 712 seg. CC) e considerate fondi secondo l'art. 655 CC, soggiace quindi all'imposta conformemente alle citate norme fiscali.\n3.2\nLa legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo la giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. In altre parole, il valore locativo deve corrispondere, in linea di principio, al valore oggettivo di mercato.\n3.3\nIl Tribunale federale ha per altro confermato che il valore locativo deve corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98). Che il valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale investito nel fondo non è essenziale (DTF 66 I 80), e il proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.).\n4. 4.1\nL'art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo è stabilito tenendo conto della promozione e dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale. Tale precisazione è stata voluta dal Legislatore cantonale per consentire di stabilire il valore locativo mediante parametri schematici prudenziali. Per l'imposta cantonale esso corrisponde quindi, di regola, a una percentuale del valore di stima dell'immobile, che varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando però questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il principio secondo cui il valore deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, è consentito far capo a valutazioni individualizzate (cfr. Circolare n. 15 del 15 gennaio 1995 concernente il valore locativo della Divisione cantonale delle contribuzioni, cifra 2.2.1)\n"}