467 ss., consid. 5 e 6). Per quanto precede, quindi, a decisione con cui l'UT ha allestito una tassazione intermedia per modifica degli alimenti o, meglio, per cessazione del versamento periodico degli alimenti sfugge a ogni critica. Del pari sfugge a critica la successiva tassazione ordinaria, nell'ambito della quale non è più stato preso in considerazione alcun versamento periodico di alimenti. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 200.-- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-- per un totale di fr. 250.-- sono a carico del ricorrente.