34'000.--, anche se calcolato in base a diciotto mensilità, non possa essere più considerato come una prestazione periodica, ma debba essere invece qualificato, proprio perché effettuato globalmente, alla stregua di una liquidazione una tantum, non più deducibile a titolo di alimenti. La modalità, liberamente scelta dagli ex coniugi a modifica della precedente convenzione e a definitiva liquidazione dei reciproci rapporti, configura fiscalmente per il coniuge che la versa una diminuzione patrimoniale e per quello che la riceve un incremento patrimoniale, che non influiscono sui rispettivi redditi (cfr. anche RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid.