40'000.-- riguarda soltanto gli alimenti, poiché le altre pretese finanziarie erano già state liquidate in precedenza, come si evince dal punto 8 della convenzione del 1° giugno 1983, omologata dal Pretore di Locarno-Campagna con sentenza del 12 luglio 1983. Le trattative che hanno condotto alla modifica della convenzione del 1° giugno 1983, omologata dal giudice, permettono di stabilire, al di là di ogni possibile dubbio e come d'altronde afferma anche il ricorrente nel ricorso, che la liquidazione patrimoniale per alimenti non ancora scaduti ammonta a fr. 34'000.--. La rimanenza di fr.