supra consid. 3.1). 5. Con la convenzione stipulata il 10 marzo 1990 __________ __________ si è impegnato, come già si è visto, a versare alla ex moglie un importo di fr. 40'000.-- a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa passata presente e futura. I mezzi di prova prodotti dal ricorrente nella procedura di tassazione consentono di stabilire innanzi tutto che l'importo di fr. 40'000.-- riguarda soltanto gli alimenti, poiché le altre pretese finanziarie erano già state liquidate in precedenza, come si evince dal punto 8 della convenzione del 1° giugno 1983, omologata dal Pretore di Locarno-Campagna con sentenza del 12 luglio 1983.