4.3 La soluzione adottata dal Legislatore ticinese corrisponde d’altronde a quella adottata da numerosi altri cantoni (RF 49 -1994 - p. 599 s.), quali per es. Zurigo, Berna, San Gallo, Argovia, Vaud e Ginevra, che ammettono la deduzione dal reddito soltanto delle prestazioni a carattere periodico, cioè rendite, pensioni e sussidi per il mantenimento, non invece delle prestazioni in capitale versate per il mantenimento dell' ex-coniuge e dei figli di cui ha la custodia, neppure se sono versate sulla base dell' art. 152 CCS (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3d, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).