In altri termini, per quelli che la legge tributaria chiama alimenti è stabilito che debbano essere imposti al beneficiario, quali redditi di altra fonte, potendo peraltro essere dedotti dall'imponibile di chi è obbligato a versarli. Questa Camera ha già avuto modo di decidere che la nozione di alimenti, di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. c LT, va riferita unicamente ai versamenti periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8 marzo 1990).