4.1 Secondo l’art. 31 cpv. 1 lett. c LT, sono deducibili gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato durevolmente ai sensi dell'art. 10, cpv. 2, per sé e per i figli sotto la sua autorità parentale. L'art. 23 lett. b LT prevede, d'altra parte, che non sono soggette all'imposta sul reddito le prestazioni fondate sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti di cui all'art. 21 lett. g LT. In altri termini, per quelli che la legge tributaria chiama alimenti è stabilito che debbano essere imposti al beneficiario, quali redditi di altra fonte, potendo peraltro essere dedotti dall'imponibile di chi è obbligato a versarli.