Da quanto precede, emerge che il problema sollevato nel ricorso riguarda in sostanza il rifiuto dell’ Ufficio di tassazione di considerare l’importo capitalizzato di fr. 34’000.-- alla stregua di una prestazione periodica e di ammetterne la deduzione nella partita fiscale del ricorrente e di imporlo in quella dell’ex coniuge. Il problema, in altre parole, è quello del versamento effettuato una tantum a tacitazione delle pretese per alimenti del coniuge divorziato.