La nuova convenzione stipulata tra le parti ha in effetti portato alla liquidazione di qualsiasi pretesa passata, presente e futura, mediante versamento di un importo di fr. 40’000.--, di cui, come si evince dalla corrispondenza scambiata tra le parti interessate, fr. 6’000.-- per alimenti arretrati e fr. 34’000.-- quale capitalizzazione della rendita mensile calcolata su un periodo di diciotto mesi (cfr. lettera dell’11 febbraio 1992 dell’avv. __________. all’avv. __________.). 4. Da quanto precede, emerge che il problema sollevato nel ricorso riguarda in sostanza il rifiuto dell’ Ufficio di tassazione di considerare l’importo capitalizzato di fr.