3.2 Non v’è quindi dubbio che la modifica apportata dagli ex coniugi, con l’ausilio dei rispettivi legali, alla convenzione del 1° giugno 1983, omologata dal Pretore con la sentenza di divorzio dell’12 luglio 1983, sia idonea a provocare, secondo la costante e risalente giurisprudenza di questa Camera, l’allestimento di una tassazione intermedia con effetto dalla data in cui è stata sottoscritta la nuova convenzione, vale a dire dal 10 marzo 1992. La nuova convenzione stipulata tra le parti ha in effetti portato alla liquidazione di qualsiasi pretesa passata, presente e futura, mediante versamento di un importo di fr.