Altrimenti detto, la norma dell'art. 99 cpv. 1 lett. a LT, che concede l'intermedia in caso di divorzio o di separazione viene estesa - ritenendola immanente - anche alle variazioni che, pendente causa, discendono dalle misure provvisionali o da decisioni altrimenti prese o omologate dal giudice (CDT no 192 del 30 aprile 1980; CDT no 358 del 5 novembre 1987; CDT 233/92 del 21 settembre 1992 - in re N. G.). Ciò consente d’altronde di rispondere alla preoccupazione di meglio tener conto della capacità contributiva dell’uno e dell’altro coniuge (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., in particolare p. 473, consid. 2c). Secondo la più recente dottrina, l'applicazione estensiva della menzionata lett.