Gli alimenti percepiti in caso di divorzio o separazione hanno la loro causa nel diritto di famiglia (art. 145, 152 CC); in caso di disgiunzione delle partite a' sensi dell'art. 10 LT, la pensione alimentare รจ imposta al coniuge beneficiario quale reddito d'altra fonte (art. 21 lett. g LT) e viene invece dedotta nella partita fiscale del coniuge che la versa (art. 31 cpv. 1 lett. c LT). Secondo la giurisprudenza di questa Camera, se il contributo alimentare subisce delle variazioni in funzione di una decisione giudiziaria, se ne tiene conto ai fini fiscali sia nella partita del beneficiario sia in quella del debitore. Altrimenti detto, la norma dell'art. 99 cpv.