34'000.-- per 18 mensilità a partire dal marzo 1992, ma non di altre pretese finanziarie, che erano già state liquidate in precedenza con la sentenza del Pretore di Locarno-Campagna del 12 luglio 1983. Il motivo del versamento globale dell'importo è da ricercare nella rottura definitiva dei rapporti tra gli ex coniugi. 3. 3.1 Il reddito e la sostanza fanno oggetto di tassazione intermedia in caso di matrimonio, di divorzio o di separazione dei coniugi (art. 99 cpv. 1 lett. a LT). Gli alimenti percepiti in caso di divorzio o separazione hanno la loro causa nel diritto di famiglia (art. 145, 152 CC);