{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-173_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19087&nX40_KEY=4711555&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "05e91beea4996e9f2e430efd22658ec4"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.173"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.173"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:32:31", "Checksum": "95fe500a3466c403b72c5af3e8b13763", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.173\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.4\nL'autorità fiscale, nello stabilire la natura e il carattere di una liquidazione in capitale versata all' ex coniuge, si atterrà, di regola, al testo della sentenza del giudice civile o della convenzione omologata. Se del caso, le interpreterà alla luce degli ulteriori mezzi di prova prodotti dalle parti. Ciò vale, a maggior ragione, quando le parti, senza più dover ricorrere al giudice civile, hanno modificato di comune accordo la regolamentazione degli effetti patrimoniali del divorzio stabilita dal giudice (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 4b; supra consid. 3.1).\n5. Con la convenzione stipulata il 10 marzo 1990 __________ __________ si è impegnato, come già si è visto, a versare alla ex moglie un importo di fr. 40'000.-- a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa passata presente e futura.\nI mezzi di prova prodotti dal ricorrente nella procedura di tassazione consentono di stabilire innanzi tutto che l'importo di fr. 40'000.-- riguarda soltanto gli alimenti, poiché le altre pretese finanziarie erano già state liquidate in precedenza, come si evince dal punto 8 della convenzione del 1° giugno 1983, omologata dal Pretore di Locarno-Campagna con sentenza del 12 luglio 1983. Le trattative che hanno condotto alla modifica della convenzione del 1° giugno 1983, omologata dal giudice, permettono di stabilire, al di là di ogni possibile dubbio e come d'altronde afferma anche il ricorrente nel ricorso, che la liquidazione patrimoniale per alimenti non ancora scaduti ammonta a fr. 34'000.--. La rimanenza di fr. 6'000.-- si riferisce invece ad arretrati, quindi a pensioni alimentari già scadute e non ancora pagate e che quindi, proprio per questo motivo, rientrano tra le deduzioni ammesse fino al momento della tassazione intermedia.\nNon può invece esservi dubbio che il versamento di fr. 34'000.--, anche se calcolato in base a diciotto mensilità, non possa essere più considerato come una prestazione periodica, ma debba essere invece qualificato, proprio perché effettuato globalmente, alla stregua di una liquidazione una tantum, non più deducibile a titolo di alimenti. La modalità, liberamente scelta dagli ex coniugi a modifica della precedente convenzione e a definitiva liquidazione dei reciproci rapporti, configura fiscalmente per il coniuge che la versa una diminuzione patrimoniale e per quello che la riceve un incremento patrimoniale, che non influiscono sui rispettivi redditi (cfr. anche RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 5 e 6).\nPer quanto precede, quindi, a decisione con cui l'UT ha allestito una tassazione intermedia per modifica degli alimenti o, meglio, per cessazione del versamento periodico degli alimenti sfugge a ogni critica. Del pari sfugge a critica la successiva tassazione ordinaria, nell'ambito della quale non è più stato preso in considerazione alcun versamento periodico di alimenti.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 200.--\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--\nper un totale di fr. 250.--\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}