{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-173_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19087&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "05e91beea4996e9f2e430efd22658ec4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.173"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.173"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:19:42", "Checksum": "5986c2224dbf00373b73cb68042a81b5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.173\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.1\nSecondo l’art. 31 cpv. 1 lett. c LT, sono deducibili gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato durevolmente ai sensi dell'art. 10, cpv. 2, per sé e per i figli sotto la sua autorità parentale. L'art. 23 lett. b LT prevede, d'altra parte, che non sono soggette all'imposta sul reddito le prestazioni fondate sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti di cui all'art. 21 lett. g LT. In altri termini, per quelli che la legge tributaria chiama alimenti è stabilito che debbano essere imposti al beneficiario, quali redditi di altra fonte, potendo peraltro essere dedotti dall'imponibile di chi è obbligato a versarli.\nQuesta Camera ha già avuto modo di decidere che la nozione di alimenti, di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. c LT, va riferita unicamente ai versamenti periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8 marzo 1990). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore l'onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde a un aumento di quella del beneficiario della prestazione.\nAnche il versamento a rate di un importo prestabilito viene quindi trattato alla stessa stregua del versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito (CDT n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; Patrick Holtz, Steurrechtliche Folgen der Ehescheidung, Bern-Stuttgart: Haupt 1989, pag. 169).\n4.2\nVa altresì rilevato che le parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita periodica e liquidazione una tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale invece di una pensione sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle conseguenze fiscali che questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex coniuge, non diversamente da quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo della rendita (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3c).\n4.3\nLa soluzione adottata dal Legislatore ticinese corrisponde d’altronde a quella adottata da numerosi altri cantoni (RF 49 -1994 - p. 599 s.), quali per es. Zurigo, Berna, San Gallo, Argovia, Vaud e Ginevra, che ammettono la deduzione dal reddito soltanto delle prestazioni a carattere periodico, cioè rendite, pensioni e sussidi per il mantenimento, non invece delle prestazioni in capitale versate per il mantenimento dell' ex-coniuge e dei figli di cui ha la custodia, neppure se sono versate sulla base dell' art. 152 CCS (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3d, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).\n"}