{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-173_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19087&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "05e91beea4996e9f2e430efd22658ec4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.173"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.173"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:19:42", "Checksum": "5986c2224dbf00373b73cb68042a81b5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.173\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 22 agosto 1995\nin materia di: IC 91/92 int. - IC 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________ e __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________ nella dichiarazione fiscale 1993-94 ha chiesto di poter dedurre gli alimenti versati alla ex moglie nel corso degli anni 1991-92 e, meglio, per un importo di fr. 19'070.-- nel 1991 e di fr. 43'000.-- nel 1992, quest'ultimo comprensivo di un importo capitalizzato di fr. 34'000.--, pari a 18 mensilità a decorrere dal marzo 1992 a definitiva liquidazione dei reciproci rapporti.\nPreso atto di questa circostanza, l' Ufficio di tassazione provvedeva ad allestire una tassazione intermedia con effetto dal 10 marzo 1992 fino alla fine del periodo di tassazione 1991-92, stralciando la deduzione per alimenti versati al coniuge divorziato (cfr. tassazione intermedia del 13 settembre 1993). Come si legge nella motivazione della decisione su reclamo del 24 luglio 1995, con cui l'UT ha confermato la tassazione intermedia, il versamento effettuato alla ex moglie è da considerare alla stregua di un versamento unico in capitale, che tocca la sostanza ma non il reddito.\nQuale conseguenza della tassazione intermedia, l'UT ha negato anche nella successiva tassazione ordinaria IC 1993-94, notificata il 30 agosto 1993, la deduzione degli alimenti. La tassazione IC 1993-94 è poi stata confermata, su questo punto, con decisione su reclamo del 31 luglio 1995.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ e sua moglie __________ contestano la tassazione intermedia IC 1991-92, con effetto dal 10 marzo 1992 e la mancata deduzione degli alimenti dalla tassazione IC 1993-94. Fanno osservare che il versamento di fr. 40'000.-- era comprensivo di fr. 6'000.-- di alimenti arretrati e di fr. 34'000.-- per 18 mensilità a partire dal marzo 1992, ma non di altre pretese finanziarie, che erano già state liquidate in precedenza con la sentenza del Pretore di Locarno-Campagna del 12 luglio 1983. Il motivo del versamento globale dell'importo è da ricercare nella rottura definitiva dei rapporti tra gli ex coniugi.\n3. 3.1\nIl reddito e la sostanza fanno oggetto di tassazione intermedia in caso di matrimonio, di divorzio o di separazione dei coniugi (art. 99 cpv. 1 lett. a LT).\nGli alimenti percepiti in caso di divorzio o separazione hanno la loro causa nel diritto di famiglia (art. 145, 152 CC); in caso di disgiunzione delle partite a' sensi dell'art. 10 LT, la pensione alimentare è imposta al coniuge beneficiario quale reddito d'altra fonte (art. 21 lett. g LT) e viene invece dedotta nella partita fiscale del coniuge che la versa (art. 31 cpv. 1 lett. c LT).\nSecondo la giurisprudenza di questa Camera, se il contributo alimentare subisce delle variazioni in funzione di una decisione giudiziaria, se ne tiene conto ai fini fiscali sia nella partita del beneficiario sia in quella del debitore. Altrimenti detto, la norma dell'art. 99 cpv. 1 lett. a LT, che concede l'intermedia in caso di divorzio o di separazione viene estesa - ritenendola immanente - anche alle variazioni che, pendente causa, discendono dalle misure provvisionali o da decisioni altrimenti prese o omologate dal giudice (CDT no 192 del 30 aprile 1980; CDT no 358 del 5 novembre 1987; CDT 233/92 del 21 settembre 1992 - in re N. G.). Ciò consente d’altronde di rispondere alla preoccupazione di meglio tener conto della capacità contributiva dell’uno e dell’altro coniuge (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., in particolare p. 473, consid. 2c).\nSecondo la più recente dottrina, l'applicazione estensiva della menzionata lett. a è giustificata non soltanto se vi è modifica dell'importo degli alimenti per decisione del magistrato civile (CDT n. 145/88 in re A. L.), ma anche, in ossequio al modificato diritto di famiglia, se la modifica degli obblighi fra divorziati discende da un accordo extragiudiziale (Epiney-Colombo, Convenzioni sui contributi alimentari e fisco: è necessaria l'omologazione del giudice?, in RDAT I 1993, p. 453; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3.a ed., p. 137; RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 4b).\n3.2\nNon v’è quindi dubbio che la modifica apportata dagli ex coniugi, con l’ausilio dei rispettivi legali, alla convenzione del 1° giugno 1983, omologata dal Pretore con la sentenza di divorzio dell’12 luglio 1983, sia idonea a provocare, secondo la costante e risalente giurisprudenza di questa Camera, l’allestimento di una tassazione intermedia con effetto dalla data in cui è stata sottoscritta la nuova convenzione, vale a dire dal 10 marzo 1992. La nuova convenzione stipulata tra le parti ha in effetti portato alla liquidazione di qualsiasi pretesa passata, presente e futura, mediante versamento di un importo di fr. 40’000.--, di cui, come si evince dalla corrispondenza scambiata tra le parti interessate, fr. 6’000.-- per alimenti arretrati e fr. 34’000.-- quale capitalizzazione della rendita mensile calcolata su un periodo di diciotto mesi (cfr. lettera dell’11 febbraio 1992 dell’avv. __________. all’avv. __________.).\n4. Da quanto precede, emerge che il problema sollevato nel ricorso riguarda in sostanza il rifiuto dell’ Ufficio di tassazione di considerare l’importo capitalizzato di fr. 34’000.-- alla stregua di una prestazione periodica e di ammetterne la deduzione nella partita fiscale del ricorrente e di imporlo in quella dell’ex coniuge. Il problema, in altre parole, è quello del versamento effettuato una tantum a tacitazione delle pretese per alimenti del coniuge divorziato.\n"}