4.2. Un indizio cui il Tribunale federale dà sempre particolare rilievo è l'impiego, da parte del contribuente, di crediti notevoli per l'acquisto di fondi (cfr. DTF 96 I 666; ASA 46 p. 423). Non si vede infatti come sia possibile parlare, in simili casi, di oculata amministrazione patrimoniale, quando il capitale investito è costituito esclusivamente o quasi da rilevanti prestiti ricevuti da terzi (Soldini, op. cit., p. 395). I ricorrenti vorrebbero far discendere dalla circostanza che hanno investito capitale proprio per fr. 100'000.– la conclusione che l'intera operazione si configuri come semplice amministrazione patrimoniale privata.