la PPP __________ non poteva invece venire adibita a uffici, a causa delle vigenti norme di PR di Chiasso, in quanto situata al quarto piano. In queste condizioni, l’alienazione delle due PPP è da considerare non un'attività commerciale nel campo immobiliare, ma un atto, reso necessario dalle circostanze sfavorevoli, di semplice amministrazione del patrimonio privato. Quanto alle modalità di finanziamento rilevano di avere investito nell’operazione tutta la loro liquidità e per il resto di essersi limitati a riprendere i debiti che già gravavano le PPP. All’udienza dell’8 maggio 1996 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. 3. Secondo gli art. 18 cpv 1 lett.