{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-172_1996-06-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19086&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "05f6e27de4c693c3803479a1b2446801"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.172"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.172"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.172"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:34", "Checksum": "2ea5c26be46c8a116a2cb84286b30877", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.172\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.4.\nI ricorrenti sostengono in particolare che l'acquisto degli appartamenti di __________ era stato deciso con l'intenzione di trasferirvi i rispettivi uffici. A vanificare il progetto sarebbe stato il sopravvenuto acquisto di oltre il 70% del palazzo da parte del __________ __________. Infatti, per uno dei due appartamenti da loro comprati, situato al 4° piano, non vi sarebbe più stata la possibilità di adibirlo ad ufficio, a causa delle limitazioni poste dal Piano regolatore di Chiasso; il secondo appartamento, da parte sua, sarebbe stato richiesto \"con insistenza\" dallo stesso __________ __________, già proprietario di tutti gli appartamenti sullo stesso piano.\nTale tesi pare piuttosto pretestuosa. Basti pensare al breve lasso di tempo intercorso fra l'acquisto all'incanto degli appartamenti in questione e la vendita degli stessi, ed in particolare del primo, venduto proprio al __________ __________. È difficile credere che in poco più di tre mesi i fratelli __________ siano riusciti ad acquistare gli appartamenti per trasferirvi i propri rispettivi uffici, si siano visti ostacolare l'attuazione del progetto dal __________ __________ – che avrebbe acquistato negli stessi giorni ed avrebbe aperto i suoi uffici in un tempo brevissimo – ed abbiano poi concluso un contratto di compravendita proprio con tale istituto bancario. È più plausibile che abbiano invece acquistato all'incanto i due oggetti proprio sapendo che il __________ __________ si interessava allo stabile in questione.\nCon quali intenzioni abbiano effettivamente acquistato e quali siano le circostanze sopravvenute che hanno poi determinato la decisione di vendere in un lasso di tempo tanto ridotto è una questione che può rimanere aperta. A proposito delle circostanze esterne, che possono costringere un contribuente alla vendita, lo stesso Tribunale federale ha infatti riconosciuto che esse non escludono di per sé l’intenzione di lucrare; è il caso, p. es., di un’alienazione che avviene al fine di procurare mezzi liquidi all’azienda (ASA 57 p. 458) oppure per porre rimedio a difetti imprevisti (Sammlung BGE n. 660), oppure anche dell’acquisto di un terreno da parte di un ente pubblico che intende edificarvi un’opera di pubblica utilità (ASA 48 p. 417; Stocker, Die steuerliche Abgrenzung der selbstädigen Erwerbstätigkeit von der privaten Vermögensverwaltung, Basilea 1993, p. 127). Neppure il fatto che un contribuente decida di vendere un fondo in seguito al sopraggiungere dell’invalidità basta ad escludere l’intenzione di conseguire un guadagno (RDAT II-1993 n. 37t). Si può persino affermare che, in molti casi, proprio i fattori esterni che obbligano a vendere costituiscono la molla che spinge a conseguire un guadagno per far fronte a difficoltà di liquidità o altre, più o meno passeggere (Soldini, op. cit., p. 399 s.; cfr. anche CDT n. 262 del 12 dicembre 1994 in re B.P.).\n5. Deve dunque essere confermato il carattere professionale delle alienazioni immobiliari effettuate dal ricorrente in società con il fratello. Anche il calcolo del reddito aziendale imposto ai ricorrenti, e peraltro non contestato, merita conferma.\nIl ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 144 LIFD, 185 LT 1976 e 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 500.–\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–\nper un totale di fr. 580.–\nsono a carico dei ricorrenti.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976 e 230 cpv. 3 LT 1994).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}