{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-172_1996-06-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19086&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "05f6e27de4c693c3803479a1b2446801"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.172"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.172"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.172"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:34", "Checksum": "2ea5c26be46c8a116a2cb84286b30877", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.172\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 18 agosto 1995\nin materia di: IC/IFD 91/92\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. I fratelli __________ e __________ __________ acquistavano in comproprietà, in sede di aggiudicazione, il 7 aprile 1989, le quote di PPP n. __________ (__________/__________) e n. __________ (__________/__________), precedentemente di proprietà della __________ __________, al prezzo di fr. 460’000.– risp. fr. 465’000.–. Il 12 maggio successivo rivendevano la PPP n. __________ al __________ __________ di __________, filiale di __________, al prezzo di fr. 505’000.–. La PPP n. __________ veniva a sua volta ceduta a __________ __________ il 5 ottobre 1989 al prezzo di fr. 540'000.–.\nNella tassazione IC/IFD 1991-92 l’Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva ai coniugi __________ e __________ __________, oltre ai redditi da loro dichiarati, un reddito da commercio professionale d’immobili di fr. 16’224.– di media annua per l’IC e di fr. 19’908.– per l’IFD (cfr. decisione su reclamo del 24 luglio 1995).\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________ chiedono lo stralcio del reddito da commercio professionale d’immobili. Rilevano innanzi tutto d’aver acquistato le quote di PPP in sede di aggiudicazione, intenzionati ad adibire i locali a uffici per la propria attività futura. La realizzazione del loro progetto fu però di fatto ostacolata dal __________ __________, che aveva acquistato oltre il 70% dell’intero stabile. La PPP n. __________ era così venuta a trovarsi in mezzo ad altre PPP di proprietà del __________ __________; la PPP __________ non poteva invece venire adibita a uffici, a causa delle vigenti norme di PR di Chiasso, in quanto situata al quarto piano. In queste condizioni, l’alienazione delle due PPP è da considerare non un'attività commerciale nel campo immobiliare, ma un atto, reso necessario dalle circostanze sfavorevoli, di semplice amministrazione del patrimonio privato. Quanto alle modalità di finanziamento rilevano di avere investito nell’operazione tutta la loro liquidità e per il resto di essersi limitati a riprendere i debiti che già gravavano le PPP.\nAll’udienza dell’8 maggio 1996 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.\n3. Secondo gli art. 18 cpv 1 lett. a LT e 21 cpv.1 lett. a DIFD costituisce reddito imponibile qualsiasi provento da attività lucrativa, anche se accessoria, a prescindere dalla sua regolarità o dalla sua frequenza. Ne consegue che anche il guadagno realizzato attraverso la compravendita di un immobile è imponibile nel senso delle citate norme se è frutto di attività lucrativa.\nIn base ad una pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; ASA 59, pag. 480 consid. c; cfr. pure Schmidt, La recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di tassazione di negozi immobiliari e di commercio di immobili a titolo professionale, in : Fiscalità – Atti della giornata di studio del 25 ottobre 1989 organizzata dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 1989, p. 14; Soldini, Il commercio professionale di immobili alla luce della giurisprudenza federale e cantonale e nella prospettiva della nuova Legge tributaria, in RDAT I-1994 p. 385 ss.). In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (cfr. STF 24 luglio 1992 in re La., p. 6).\nSapere se una vendita isolata sia da considerare commercio professionale di immobili, amministrazione patrimoniale o occasione fortuita di transazione immobiliare dipende, in ultima analisi, dalle circostanze del caso particolare. Decisiva per il giudizio non è la situazione esistente inizialmente, al momento dell'acquisto, ma quella che risulta al momento della vendita (STF 26 marzo 1976 in re Ri., p. 9). Così, una operazione iniziata e fatta con intenti speculativi può perdere tale caratteristica per le particolari condizioni che si verificano al momento, determinante, della vendita: e viceversa (cfr. sent. CDT 274/88 cit. in RTT 1990, p. 358 ss.).\n4. Nonostante le argomentazioni dei ricorrenti, le vendite immobiliari che qui si considerano esulano senz'altro dal campo della mera amministrazione patrimoniale.\n4.1.\nNessuno contesta il fatto che quella che qui si considera sia la prima operazione immobiliare compiuta dai ricorrenti. Malgrado ciò «un contribuente dipendente... può commerciare in immobili in un modo che esula dalla mera amministrazione del proprio patrimonio, senza che tuttavia si presentino gli elementi di un'azienda commerciale» e la giurisprudenza del Tribunale federale abbonda di esempi di negozi occasionali o unici, che sono stati considerati vendita professionale (cfr. Schmidt, op. cit., p. 19; DTF 112 Ib 81 consid 2a; ASA 49 p. 561).\n"}