4.3. È chiaro che, nella misura in cui ha contribuito all'ingrandimento dell'azienda agricola, l'impiego del reddito dell'attività di trasporto di allievi per acquistare due mucche e una falciatrice e per apportare delle modifiche alla stalla si configura come una spesa non deducibile, giacché non è servita a "mantenere" semplicemente la fonte di reddito, bensì, come ammesso dallo stesso ricorrente, a migliorarla. È dunque ineccepibile la decisione dell'autorità fiscale, che ha negato la deduzione dell'importo di fr. 9'535.- dal reddito aziendale dell'esercizio 1992. 5. Il ricorso è dunque manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto.